Il D.Lgs 81/08

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede un modello partecipativo della valutazione dei rischi finalizzato a programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore.

Il modello di gestione dei rischi, definito dal citato decreto, prevede che ai soggetti che tipicamente rientrano nella struttura aziendale, si affianchino anche delle figure di garanzia con il compito di supportare i primi nell’adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente.

Le disposizioni si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

Le figure di garanzia previste dalla disciplina in esame sono:

  • il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa nelle pubbliche amministrazioni;
  • il lavoratore, ovvero il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, da intendersi estensivamente;
  • Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)è organizzato dal datore di lavoro prioritariamente all’interno della azienda o dell’unità produttiva, o con incarico a persone o servizi esterni;
  • Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)eletto dai lavoratori e il nominativo deve essere comunicato dal datore di lavoro all’INAIL.
  • Gli Addetti alla gestione delle emergenze. Il datore di lavoro, infatti, deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e di primo soccorso;
  • Il Medico competenterientra tra le figure individuate dal decreto in parola nominate dal datore di lavoro per collaborare alla valutazione dei rischi ed eseguire la sorveglianza sanitaria.

Il lavoratore non è soltanto destinatario delle tutele, ma ha precise responsabilità e riveste un ruolo attivo, si prevede infatti che ogni lavoratore – in via generale – deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, inoltre, il lavoratore è destinatario di specifici obblighi, tra cui

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o, comunque, disposti dal medico competente.

Valutazione dei rischi e DVR

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro esegue la valutazione ed elabora il DVR, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Formazione dei lavoratori e delle figure di garanzia

Tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione e tutte le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro.

Sanzioni

La normativa prevede sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni (sanzioni penali che vanno dall’ammenda all’arresto) in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è affidata principalmente alle ASL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

L’agenzia formativa

Organizziamo il programma di formazione previsto dalla normativa.

I lavoratori e le figure di garanzia possono usufruire di percorsi personalizzati da svolgere in modalità on-line o in presenza presso l’azienda.

Promuoviamo programmi di aggiornamento della formazione e corsi progettati su misura in base alle esigenze aziendali

La sorveglianza sanitaria

Dottori specializzati in medicina del lavoro, organizza il programma di sorveglianza sanitaria che include le visite specialistiche e periodiche per tutti i lavoratori e la nomina del medico competente

La valutazione dei rischi

Consulenti esperti supportano il datore di lavoro nella elaborazione della valutazione dei rischi aziendali e nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Ci occupiamo dell’implementazione e del mantenimento dei requisiti di sicurezza aziendale previsti dalla normativa.

Supportiamo i tecnici per la redazione della documentazione di cantiere: POS, PIMUS, PSC.

Incarichi professionali

Disponiamo per i nostri clienti di consulenti da incaricare direttamente come RSPP o Coordinatori della Sicurezza

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